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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE SOFROLOGICA
CAYCEDIANA AQUILANA
ART.1 -
DENOMINAZIONE
E'
costituita l'associazione denominata "Associazione
Sofrologica Caycediana Aquilana Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale" il cui acronimo è
A.S.C.A. - ONLUS.
ART.2 - ATTIVITA’
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha
quale scopo istituzionale lo studio della coscienza
umana e delle sue potenzialità e capacità
utilizzando metodiche e tecniche psico-fisiche anche
al fine di effettuare una prevenzione nel campo
dell'igiene mentale e delle malattie
psico-somatiche.
L'attività è rivolta a persone svantaggiate in
ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari.
L'Associazione si inibisce espressamente lo
svolgimento di attività diverse da quelle sopra
illustrate con eccezione per quanto ad esse connesse
e comunque in via non prevalente.
L'Associazione può
svolgere le sue attività in collaborazione con
qualsiasi altra istituzione pubblica o privata
nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi
con altre istituzioni.
ART.3 - SEDE
L’Associazione ha sede in L’Aquila.
Con delibera degli organi competenti possono essere
istituite e soppresse su tutto il territorio
nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici
distaccati.
ART. 4 - DURATA
L'Associazione ha durata fino al 31.12.2030.
Tale termine può essere prorogato con delibera dell'
Assemblea anche prima della scadenza.
ART.
5 - ORGANI SOCIALI
Sono organi
dell'Associazione:
l. l'Assemblea degli
associati
2. il Consiglio
Direttivo
3. il Presidente
4. il Vice Presidente
5. iI Collegio dei
Revisori dei Conti.
ART. 6 -
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è
composta da tutti gli associati dell' Associazione.
L'Assemblea è
presieduta dal Presidente dell' Associazione ed in
sua mancanza dal Vicepresidente ovvero, se anche
quest'ultimo assente, dal componente del Consiglio
Direttivo più anziano presente.
ART. 7 -
CONVOCAZIONE
L'Assemblea si
riunisce su convocazione del Presidente o in sua
assenza dal Vice Presidente.
Il Presidente, o il
Vice Presidente, convoca l'Assemblea con avviso
scritto, contenente l'ordine del giorno, da
affiggersi presso tutte le sedi dell' Associazione,
almeno quindici giorni prima rispetto alla data
della convocazione stessa.
L'Assemblea deve
essere convocata almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio.
Altresì deve essere
convocata su richiesta scritta e motivata di almeno
tre componenti del Consiglio Direttivo o da almeno
un decimo degli associati.
L' Assemblea deve
essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza
del mandato degli organi dell’Associazione, al fine
di eleggere i nuovi organi.
ART. 8
- VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è
regolarmente costituita, in prima convocazione, con
la presenza di metà più uno
degli associati
aventi diritto. Non è possibile delegare altro
associato o altra persona.
In seconda
convocazione l'Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero degli associati presenti.
ART. 9 - VOTAZIONI
L'Assemblea delibera
a maggioranza degli associati presenti.
Le delibere di
modifica dello Statuto e dei regolamenti interni
sono valide se ottengono il voto favorevole dei due
terzi degli associati aventi diritto al voto.
Nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio ed in quelle che
riguardano la loro responsabilità i componenti del
Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
ART.
10 - VERBALIZZAZIONI
Le deliberazioni
assembleari sono riassunte in un verbale redatto da
un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal
presidente.
Il verbale può essere
consultato da tutti gli associati che hanno diritto
di trarne copia.
ART. 11 -
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è
amministrata da un Consiglio Direttivo composto da
cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati
tra i propri componenti.
Il Consiglio si
riunisce validamente con la presenza di almeno tre
consiglieri.
Il Consiglio è
convocato con avviso scritto contenente l'ordine del
giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura
del Presidente, ovvero, in sua assenza dal Vice
Presidente, almeno cinque giorni prima della data di
convocazione.
ART. 12 - DURATA E
FUNZIONI
Il Consiglio
Direttivo dura in carica tre anni.
Il Consiglio svolge
tutte le attività esecutive dell' Associazione,
rispettando le indicazioni di carattere generale
assunte dall' Assemblea.
Le deliberazioni del
Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
ART. 13 - IL
PRESIDENTE
Il Presidente
dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente è
eletto dall' Assemblea tra i consiglieri che
compongono il Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in
carica tre anni.
ART. 14 - FUNZIONI
Il Presidente
rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti
giuridici impegnano la stessa.
Il Presidente
presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio
Direttivo e cura l’ordinario svolgimento dei lavori,
ne sottoscrive i relativi verbali curandone la
custodia presso la sede dell’Associazione.
Il Presidente
custodisce somme e valori dell' Associazione ed
esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata
la contabilità.
ART. 15 - VICE
PRESIDENTE
Il Vice Presidente
svolge tutte le funzioni del Presidente quando
questi è assente o in caso di impedimento.
In caso di rinuncia o
di impedimento duraturo del Presidente, il Vice
Presidente ne assume le funzioni ed ha l’obbligo,
entro due mesi dall'assunzione dei poteri, di
convocare l'Assemblea dei Soci provvedendo ad
iscrivere all’ordine del giorno la nomina del nuovo
Presidente.
Il Vice Presidente è
nominato dall'Assemblea degli associati.
ART. 16 - IL
COLLEGIO DEI REVISORI
L'Assemblea degli
associati nomina un Collegio dei Revisori composto
da tre membri effettivi e due supplenti. I membri
del Collegio possono essere scelti anche tra i non
associati.
I Revisori svolgono i
compiti prescritti dalla legge ed in particolare:
-
verificano la
regolare tenuta delle scritture contabili;
-
effettuano
trimestra1mente un controllo di cassa;
-
redigono una
relazione al bilancio annuale dell'Associazione;
Per l'espletamento
del loro mandato i revisori possono anche agire
individualmente fermo restando la necessità di
verbalizzare i risultati dei controlli su di un
apposito registro custodito presso la sede legale.
Sullo stesso registro
si devono annotare i verbali relativi ai compiti
svolti collegialmente.
Il Collegio dei
Revisori resta in carica per tre esercizi.
Per quanto non
previsto nel presente statuto, per il funzionamento
e compiti del Collegio dei Revisori si applicano le
norme dettate per il collegio sindacale delle
società per azioni non quotate in borsa che non
svolgono attività finanziaria, bancaria e
assicurativa.
ART. 17 - COMPENSI
Eventuali compensi da
corrispondere agli amministratori ed ai revisori dei
conti sono determinati dall'Assemblea degli
associati.
E' vietata, comunque,
la corresponsione ai componenti degli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiore al compenso massimo
previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal Decreto Legge
21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla Legge 3
agosto 1995 n. 336, e successive modificazioni ed
integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni.
ART. 18 - I BENI
I beni
dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili
registrati.
I beni immobili ed i
beni mobili registrati possono essere acquistati
dall'Associazione e sono ad essa
Intestati.
Tutti i beni
appartenenti all'Associazione sono elencati in
apposito inventario, depositato presso la sede dell'
Associazione e consultabile da tutti gli associati.
Gli associati che non
ottemperano all'obbligo del versamento della quota
annuale possono essere esclusi dall'Associazione con
deliberazione del Consiglio Direttivo da notificare
all'interessato a mezzo di raccomandata.
Il rapporto
associativo e la relativa quota sono intrasmissibili
anche per causa di morte.
ART. 20 -
EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI, CONVENZIONI
L'Associazione può
ricevere erogazioni liberali in denaro e le
donazioni ed accettare, con beneficio d'inventario,
lasciti testamentari in armonia con le finalità
statutarie dell'ente.
Il Presidente attua
le delibere assembleari di accettazione e compie i
relativi atti giuridici.
ART. 21 -
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale
decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di
ogni anno.
ART. 22 -
PATRIMONIO
Il patrimonio
dell’associazione è costituito da:
- quote di iscrizione
degli associati;
- contributi e
liberalità ricevute;
- riserve formate con
utili;
- altre riserve
accantonate.
ART. 23 - BILANCIO
E SCRITIURE CONTABILI
Al termine
dell'esercizio, ed entro il 28 febbraio dell'anno
successivo a quello a cui il bilancio si riferisce,
il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del
bilancio, nel rispetto della vigente normativa
civilistica e fiscale dettata ed applicabile per le
ONLUS, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e da una Relazione che illustra la
composizione delle principali voci ed i criteri di
valutazione applicati e che contiene una disamina
dell’attività svolta con alcune considerazioni sulle
attività da svolgere per l’anno successivo.
Il bilancio, entro la
data riportata nel comma precedente, deve essere
trasmesso al Collegio dei Revisori per la redazione
della prevista relazione.
Il Collegio dei
Revisori riconsegna il documento contabile, con
allegata la prevista relazione, al Presidente dell'
Associazione entro il 3 1 marzo.
Successivamente entro
il 30 aprile il bilancio è sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
Prima di tale data il
documento è depositato presso la sede sociale per
almeno quindici giorni; ciascun associato ha diritto
di prenderne visione.
Nel caso in cui i
proventi superino, per due anni consecutivi,
l'ammontare di due miliardi di lire, importo
modificato annualmente secondo le modalità previste
dall'art. 1, comma 3, della Legge 16 dicembre 1991,
n. 398, il bilancio deve recare una relazione di
controllo sottoscritta da uno o più revisori
iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il Consiglio
Direttivo provvederà ad istituire il sistema di
scritture contabili previste dalla vigente normativa
civilistica e fiscale.
Tutti i libri
contabili e sociali e tutti i documenti sono
liberamente consultabili dagli associati che ne
facciano richiesta scritta al Presidente
dell’Associazione.
ART. 24 -
DESTINAZIONE DI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI
GESTIONE E DEL CAPITALE.
Gli eventuali utili
dovranno essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse
eventualmente connesse.
E' fatto assoluto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli
utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione
ed il capitale durante la vita dell' Associazione.
ART.
25 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli
associati con il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
La stessa deve
nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra
gli associati, stabilendone i poteri e fissando i
criteri di massima per la devoluzione del
patrimonio.
I liquidatori, tenuto
conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma
190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662,
sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o
il fine di pubblica utilità cui devolvere il
patrimonio residuo, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
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