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CHI SIAMO SOCI LO STATUTO LE TAPPE

 

STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE SOFROLOGICA
CAYCEDIANA AQUILANA

 

ART.1 - DENOMINAZIONE
E' costituita l'associazione denominata "Associazione Sofrologica Caycediana Aquilana Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" il cui acronimo è A.S.C.A. - ONLUS.

 

ART.2 - ATTIVITA’
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha quale scopo istituzionale lo studio della coscienza umana e delle sue potenzialità e capacità utilizzando metodiche e tecniche psico-fisiche anche al fine di effettuare una prevenzione nel campo dell'igiene mentale e delle malattie psico-somatiche.
L'attività è rivolta a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra illustrate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

 

ART.3 - SEDE
L’Associazione ha sede in L’Aquila.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

 

ART. 4 - DURATA
L'Associazione ha durata fino al 31.12.2030.
Tale termine può essere prorogato con delibera dell' Assemblea anche prima della scadenza.

 

 ART. 5 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

l. l'Assemblea degli associati

2. il Consiglio Direttivo

3. il Presidente

4. il Vice Presidente

5. iI Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ART. 6 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell' Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione ed in sua mancanza dal Vicepresidente ovvero, se anche quest'ultimo assente, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano presente.

 

ART. 7 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Presidente, o il Vice Presidente, convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell' Associazione, almeno quindici giorni  prima rispetto alla data della convocazione stessa.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Altresì deve essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L' Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

 

ART. 8 - VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno

degli associati aventi diritto. Non è possibile delegare altro associato o altra persona.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

 

ART. 9 - VOTAZIONI

L'Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti.

Le delibere di modifica dello Statuto e dei regolamenti interni sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro  responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

 

ART. 10 - VERBALIZZAZIONI

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.

 

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, ovvero, in sua assenza dal Vice Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

 

ART. 12 - DURATA E FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell' Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall' Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall' Assemblea tra i consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni.

 

ART. 14 - FUNZIONI

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici impegnano la stessa.

Il Presidente presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e cura l’ordinario svolgimento dei lavori, ne sottoscrive i relativi verbali curandone la custodia presso la sede dell’Associazione.

Il  Presidente custodisce somme e valori dell' Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

 

ART. 15 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente quando questi è assente o in caso di impedimento.

In caso di rinuncia o di impedimento duraturo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni ed ha l’obbligo, entro due mesi dall'assunzione dei poteri, di convocare l'Assemblea dei Soci provvedendo ad iscrivere all’ordine del giorno la nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea degli associati.

 

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea degli associati nomina un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio possono essere scelti anche tra i non associati.

I Revisori svolgono i compiti prescritti dalla legge ed in particolare:

  1. verificano la regolare tenuta delle scritture contabili;

  2. effettuano trimestra1mente un controllo di cassa;

  3. redigono una relazione al bilancio annuale dell'Associazione;

Per l'espletamento del loro mandato i revisori possono anche agire individualmente fermo restando la necessità di verbalizzare i risultati dei  controlli su di un apposito registro custodito presso la sede legale.

Sullo stesso registro si devono  annotare i verbali relativi ai compiti svolti collegialmente.

Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi.

Per quanto non previsto nel presente statuto, per il funzionamento e compiti del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate per il collegio sindacale delle società per azioni non quotate in borsa che non svolgono attività finanziaria, bancaria e assicurativa.

 

ART. 17 - COMPENSI

Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori dei conti sono determinati  dall'Assemblea degli associati.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995 n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

 

ART. 18 - I BENI

I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa

Intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell' Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Gli associati che non ottemperano all'obbligo del versamento della quota annuale possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo da notificare all'interessato a mezzo di raccomandata.

Il rapporto associativo e la relativa quota sono intrasmissibili anche per causa di morte.

 

ART. 20 - EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI, CONVENZIONI

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e le donazioni ed accettare, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

Il Presidente attua le delibere assembleari di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

 

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

 

ART. 22 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

- quote di iscrizione degli associati; 

- contributi e liberalità ricevute; 

- riserve formate con utili; 

- altre riserve accantonate.

 

ART. 23 - BILANCIO E SCRITIURE CONTABILI

Al termine dell'esercizio, ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio, nel rispetto della vigente normativa civilistica e fiscale dettata ed applicabile per le ONLUS, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e da una Relazione che illustra la composizione delle principali voci ed i criteri di valutazione applicati e che contiene una disamina dell’attività svolta con alcune considerazioni sulle attività da svolgere per l’anno successivo.

Il bilancio, entro la data riportata nel comma precedente, deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori per la redazione della prevista relazione.

Il Collegio dei Revisori riconsegna il documento contabile, con allegata la prevista relazione, al Presidente dell' Associazione entro il 3 1 marzo.

Successivamente entro il 30 aprile il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Prima di tale data il documento è depositato presso la sede sociale per almeno quindici giorni; ciascun associato ha diritto di prenderne visione.

Nel caso in cui i proventi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di due miliardi di lire, importo modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad istituire il sistema di scritture contabili previste dalla vigente normativa civilistica e fiscale.

Tutti i libri contabili e sociali e tutti i documenti sono liberamente consultabili dagli associati che ne facciano richiesta scritta al Presidente dell’Associazione.

 

ART. 24 - DESTINAZIONE DI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI GESTIONE E DEL CAPITALE.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse eventualmente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell' Associazione.

 

ART. 25 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La stessa deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra gli associati, stabilendone i poteri e fissando i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

A.S.C.A.
Piazzale Italtel (Loc. Boschetto di Pile), 3 67100 L'AQUILA

Tel. 338 1651124
e-mail: asca@sofrologia.it

aderente a:
S.I.P.P.S.
Scuola Italiana di Psicologia e
Psicoterapia Sofrologica Caycediana
S.I.S.
Scuola Italiana di Sofrologia Caycediana


 


 


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